Art. 7.

      1. L'articolo 166 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 166. - (Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno). - Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio, dal beneficiario di amministrazione di sostegno, si applicano le disposizioni dell'articolo 409».